Strage di Ustica, assolti i generali:
nessun risarcimento ai famigliari vittime
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ROMA - La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della procura generale del tribunale di Roma contro l'assoluzione dei generali dell' Aeronautica Lamberto Bertolucci e Franco Ferri per il disastro di Ustica. Resta preclusa quindi la possibilità di riaprire il processo anche per la parte relativa ai risarcimenti civili. Sostituire la formula assolutoria "perché il fatto non sussiste" pronunciata in appello nei confronti degli ex ufficiali dell'Aeronautica militare Lamberto Bartolucci e Franco Ferri, con quella "perché il fatto contestato non è più previsto dalla legge come reato". E' quanto chiede il sostituto procuratore generale della Cassazione Luigi Ciampoli ai giudici della prima sezione penale di fronte ai quali si sta svolgendo oggi il terzo grado di giudizio sul disastro aereo di Ustica. Il Pg, dunque, ha chiesto che venga accolto il ricorso della Procura generale di Roma, annullando la sentenza senza rinvio con il cambio della formula d'assoluzione. Ciò permetterebbe, in futuro, di iniziare un'azione civile per i risarcimenti alle parti offese, cosa impossibile se venisse confermata la formula emessa in secondo grado. "Il fatto che i generali non possano più essere condannati in sede penale è assolutamente scontato - ha spiegato alla vigilia dell'udienza l'avvocato Alfredo Galasso, legale di parte civile per i familiari della vittime - perchè il Parlamento è intervenuto prima che si concludesse il processo e ha deciso che quel reato non esiste più, ma se venisse ora cambiata la formula assolutoria resterebbe in piedi la possibilità di esercitare un'azione civile".
I due generali erano stati accusati di aver depistato le indagini legate al disastro del Dc9 del 'Itavia' che si inabissò al largo di Ustica con 81 persone a bordo. Il reato loro contestato, "Attentato contro organi costituzionali" ai sensi dell'articolo 289 del codice penale, è stato infatti modificato con la legge 85/2006, che lo prevede ora solo quando siano stati commessi "atti violenti"atti violenti diretti ad impedire agli organi costituzionali l'esercizio delle loro funzioni. Proprio alla luce di questa legge, il pg di Cassazione chiede l'accoglimento del ricorso della Procura: "E' reato - ha rilevato nella sua requisitoria - ciò che il legislatore vuole che così sia considerato".
notizia tratta da: La Repubblica.it